Comparti TutelaConciliazione & MediazioneFiscale & Tributaria

Istanza reclamo/mediazione – assenza di risposta

Precisa il comma 5 dell’art. 17-bis: “L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa. L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi”.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 98/2014, definisce la fase del reclamo come “procedimento pre-giurisdizionale”.

Del resto, lo stesso art. 17 bis cit. testualmente prevede che “L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa”.

Il diniego deve essere debitamente motivato, in ragione di fatto e di diritto e portato a conoscenza del contribuente, avendo presente che” il contenuto del diniego, in caso di successiva costituzione in giudizio del contribuente, varrà come atto di controdeduzioni”.

Il sindacato del Giudice tributario deve vertere solo sul corretto esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, nei limiti e nei modi in cui è suscettibile di controllo giurisdizionale, ciò in quanto nel giudizio instaurato contro il rifiuto di esercizio di autotutela può esercitarsi un sindacato solo sulla legittimità di rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico