Comparti TutelaCopyright & ScriptDiritto Autore

La tutela del Copyright artistico

Le opere che costituiscono il frutto di un’elaborazione personale di una opera già realizzata integrano un atto illecito? 

In Italia, i giudici si trovano a dover operare un bilanciamento di interessi contrapposti: da un lato, i diritti esclusivi dell’autore originario e dall’altro, la libertà artistica e di manifestazione del pensiero, valori di rango Costituzionale. In generale, le norme a tutela del copyright conferiscono all’autore dell’opera originaria il diritto esclusivo di modificarla; egli ha sempre diritto di opporsi alle modifiche dell’opera che creino un pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione artistica e professionale.

La giurisprudenza italiana sul diritto d’autore è contrastante, ritenendo, ad esempio, legittima la parodia dell’opera d’arte originaria e lecite le opere che “si ispirino” solamente all’opera precedente; ciò che è determinante è che l’opera originaria non sia facilmente riconoscibile.

E’ il caso di John Baldessari che ha ripreso celebri sculture di Giacometti, adornandole di drappi colorati, spadoni, treccine.

Il Tribunale di Milano, adito dalla Fondazione Giacometti, dispone l’inibitoria alla commercializzazione, produzione e pubblicizzazione delle opere di Baldessari e ne ordina il sequestro.

Il Giudice ha ritenuto violati non solo il diritto esclusivo di riprodurre, elaborare e sfruttare economicamente l’opera, ma, altresì, il diritto morale dell’autore all’integrità delle sue opere.

Queste, infatti, erano state impiegate a fini pubblicitari e di marketing di una casa di moda, risultando ridicolizzate.

Di recente, però, l’opposta decisione, dello stesso Tribunale di Milano, pronunciatosi dopo aver sentito le ragioni dei legali della Fondazione Prada e di Baldessari.

Questa la motivazione: “Baldessari, anche considerata la sua chiara fama di artista, ha chiaramente utilizzato le opere di Giacometti in chiave ironica e trasformativa, e tale da trasmettere un messaggio artistico del tutto diverso”, per cui, il Giudice ha deciso che non vi è stata violazione del diritto d’autore poiché le opere erano sostanzialmente diverse e non riconoscibili per dimensioni e contesto (presenza dei drappi e delle spade aveva reso le statue non più riconducibili al Giacometti).

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico