Comparti TutelaDiritto LavoroPrevidenza & Assistenza

Assistenza e Previdenza Sociale – differenziazioni

L’assistenza sociale consiste in una “prestazione”, di natura varia, poste in sostegno di persone, senza la condizione che sia o meno occupato in un lavoro, che si trovano in uno “stato di bisogno”.

In tal caso si può, quindi, parlare di “welfare”, che ha in riferimento il complesso di attività, con preminenza finalità di solidarietà, con cui lo Stato fornisce a qualsiasi cittadino una serie di prestazioni, di genere diverso, in funzione, infatti, delle specifiche esigenze, quindi tanto assistenziali che previdenziali, nonché in “beneficenza”.

In tal modo si intende garantire ai cittadini una stabile e completa libertà, dal nascente bisogno, così da consentire loro un “effetto godimento dei diritti politici e civili”, espressamente tutelati nella nostra Carta Costituzionale.

La “previdenza sociale”, invece, è “strumento di politica sociale”, con compito di prevenire quelle condizioni di bisogno delle persone, totalmente dipendenti dal lavoro che svolgono, che si maturano per il lavoro svolto.

E’, quindi, strumento riservato ai “lavoratori in generale”, che ne usufruiscono al fine di “riparare” le conseguenze dannose, derivanti dal lavoro svolto, ben individuati dal legislatore, realizzato in forza dello strumento attuativo delle “Assicurazioni Sociali”, nello specifico INPS ed INAIL, enti questi “non di lucro”.

Le “prestazioni previdenziali” vengono, pertanto, finanziate a mezzo di “un fondo”, alimentato dai contributi assicurativi, versato sia dal lavoratore che dal datore di lavoro, eventualmente integrati dallo Stato, laddove ne ricorrono le circostanze di legge.

Pacifico è che le “assicurazioni sociali”, avente carattere di “natura riparatoria”, erogano le sopradette prestazioni economiche e sanitarie, quindi il così detto “contributo previdenziale”, dopo che si è verificato il rischio, ossia allorchè il lavoratore viene dichiarato “malato, infortunato, invalido o disoccupato”.

La “assistenza sociale”, si distingue, quindi, dalla “prestazione previdenziale”, in quanto il suo intervento è “atto discrezionale dell’autorità amministrativa”.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico