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Scout Speed – contestazione violazione

La contestazione immediata, imposta dall’art. 200 C.d.S., ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, svolgendo una funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa.

La limitazione del diritto di conoscere subito l’addebito trova giustificazione, invece, solo in presenza dei motivi indicati nel verbale, altrimenti l’accertamento è da considerarsi illegittimo così come i successivi atti procedimentali.

Nel verbale elevato in modalità postuma per il superamento dei limiti di velocità, rilevato a mezzo di apparecchiatura denominata Scout Speed, vanno espressamente indicate le ragioni, tra quelle previste dall’articolo 201 del Codice della strada, per cui non è stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione al trasgressore.

Errata l’affermazione, laddove contenuta nel verbale, che la mancata immediata contestazione deriverebbe dalle caratteristiche dello strumento utilizzato o dalla sostanziale impossibilità di fermare il veicolo nell’immediato, ciò in quanto:

  • la rilevazione della velocità, effettuata tramite l’apparecchiatura Scout Speed, viene considerata “in modalità dinamica”, ovvero a mezzo di un “autovelox” che è possibile installare anche all’interno dei veicoli della polizia;
  • tale apparecchiatura può operare anche quando il veicolo su cui è installato si trova è in movimento;
  • pur marciando il veicolo dell’organo di polizia stradale e quello dell’utente della strada in direzioni opposte, il rilevamento avviene in avvicinamento e non quindi in un momento successivo al detto passaggio; 
  • la violazione viene immediatamente accertata con fotografia frontale, a distanza già prima dell’incrocio tra veicoli.

Per cui tutto ciò consente l’immediato accertamento della violazione al limite di velocità così che è possibile procedere alla immediata contestazione della violazione.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico