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Investimento pedone, danni liquidabili

Il pedone può avere diritto al risarcimento, in caso di investimento stradale, anche nel caso abbia attraversato la strada fuori dalle strisce, ma solo laddove il passaggio pedonale più vicino sia distante almeno 100 metri, regola che non vale nelle piazze dove, anche se le strisce sono più lontane di 100 metri, è necessario sempre attraversare su di esse.

La regola di base pone in capo all’automobilista una presunzione di responsabilità per l’investimento del pedone, sia esso sulle strisce o fuori.

L’investitore, quindi, in caso di investimento del pedone che abbia attraversato fuori dalle strisce pedonali, per evitare la condanna deve dimostrare che il pedone si è posto come un ostacolo improvviso, imprevedibile e inevitabile.

Circostanza sopradetta che non vale in presenza delle strisce pedonali dove è sempre possibile prefigurarsi la comparsa di un pedone.

Un tipico esempio di attraversamento improvviso che esclude la colpa del conducente è quello che avvenga di notte, in una strada poco illuminata fuori dal centro e lontano dalle strisce pedonali.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico