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Incidente stradale: prelievo ematico

Per procedere a prelievo ematico in caso di sinistro stradale, ex art. 186, comma 5, cod. strad., non occorre il consenso dell’interessato, posto che la ratio della norma è quella di ottenere informazioni utili per la verifica di uno stato di ebbrezza alcolica del conducente rimasto coinvolto in un incidente stradale, ed in quanto l’art. 186, comma 5, cod. strad., non contiene alcun riferimento al consenso dell’interessato.

Ed infatti, la sola condizione posta dalla norma, di cui sopra, è quella di essere in presenza di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, sicché la richiesta della polizia giudiziaria di accertamento del tasso alcolemico di siffatti conducenti può essere l’unica causa di tale accertamento e non richiede uno specifico consenso dell’interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento.

La fattispecie di cui all’art. 356 c.p.p., dalla cui ricorrenza deriva l’obbligo di avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., presuppone che vi sia un soggetto nei cui confronti vengono svolte le indagini e pertanto la previa acquisizione di una notitia criminis.

Il prelievo ematico compiuto nell’ambito della esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, al dì fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento, non rientra, pertanto, in alcun modo negli atti di cui all’art. 356 c.p.p., sicché non sussiste alcun obbligo di avvertimento.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico

Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico